General Contractor: Iva subappalti

General Contractor: trattamento Iva nei subappalti

La fatturazione delle spese affidate alle imprese sub-appaltatrici - Qualora per l’espletamento del proprio incarico il General Contractor affidi alcuni servizi ad altre imprese i rapporti contrattuali che si si configurano tra il CG e le imprese in esame devono essere inquadrati nello schema del subappalto (Cfr. Risoluzione del 28 marzo 2008 n. 111/E). Conseguentemente le prestazioni rese dai subappaltatori al general contractor (che funge in tale veste da appaltatore) dovrebbero essere fatturate in reverse charge se rientrano nei casi previsti dall’art. 17 comma 6 lettera a) primo periodo DPR 633/72. In particolare la norma citata prevede che: “Le disposizioni di cui al quinto comma (fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta) si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.” Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dal secondo periodo dell’art. 17 comma 6 lettera a) l’inversione contabile non trova applicazione per le prestazioni di servizi rese nei confronti dei GC, a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Alla luce di quanto precede i subappaltatori dovranno fatturare le prestazioni rese a favore del GC con Iva esposta. In sostanza, mentre nella generalità dei casi laddove l‘impresa appaltatrice affidi in sub appalto alcune opere ad altre imprese queste dovranno emettere fatture in reverse per i lavori eseguiti, nel caso in cui l’impresa appaltatrice invece funge da GC, ai sensi di quanto precisato dal secondo periodo dell’art. 17 comma 6 lettera a), l’inversione contabile non trova applicazione. Impresa appaltatrice non GC: Fattura emessa dalle imprese in sub-appalto in reverse; impresa appaltatrice GC: Fattura emessa dalle imprese in sub-appalto non in reverse. Il trattamento Iva dei servizi sub appaltati - Per quanto concerne l’aliquota iva applicabile sui servizi sub-appaltati sono necessarie alcune precisazioni. Infatti in linea teorica essa dovrebbe essere la stessa che il CG i qualità di appaltatore applica al committente finale (cfr sul punto Circolare 19/E del 1° marzo 2001 paragrafo 2.2.12 e n. 20 del 21 febbraio 1973, risoluzione n. 400750 del 29 aprile 1986). Tuttavia fa eccezione a tale principio generale l’agevolazione Iva di cui all’art. 7 comma 1 lettera b) L. n. 488/99. In particolare, detta norma prevede che “sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento ... le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.” Si tratta degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. In altri termini, tutti gli interventi sopra elencati, in base a quanto disposto dal richiamato articolo 7, dovrebbero essere fatturati con aliquota del 10%, tuttavia con riferimento alle prestazioni rese dai sub-appaltatori in favore del GC le stesse dovranno in ogni caso essere fatturate con Iva al 22% e ciò sebbene sia pacifico che l’aliquota che il GC applicherà alle fatture emesse nei confronti del committente in relazione a detti servizi potranno recare l’iva ridotta al 10% se sussistono tutte le condizioni all’uopo previste. Riepilogando: tra CG e committente in caso di esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 si potrà applicare l’Iva al 10% (con la limitazione dell’Iva sui beni significativi ad esempio infissi) mentre tra il sub appaltatore e il contraente generale si dovrà necessariamente applicare l’Iva al 22% (Risoluzione 11 settembre 2007 n. 243 e Circolare 7 aprile 2000 n. 71/E). fattura emessa dal GC al committente: Iva al 10% se sussistono le condizioni normativamente previste a seconda dell’intervento realizzato; fattura emessa dalle imprese sub-appaltatrici al GC: Iva sempre al 22% anche se sussistono le condizioni per applicare al committente l’Iva al 10%.

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