Comunicazione Titolare Effettivo

Nella Gazzetta Ufficiale del 09 ottobre 2023 n.236 è stato pubblicato il Decreto MIMIT del 29 settembre 2023, riguardante l’attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

La comunicazione dovrà avvenire entro l’11 dicembre 2023

 

Chi sono i soggetti obbligati?

-        Imprese con personalità giuridica quali SPA, SAPA, SRL, società cooperative, società consortili per azioni e a srl;

-        Persone giuridiche private quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che hanno acquistato la personalità giuridica con l’iscrizione negli appositi registri;

-        Trust e istituti giuridici al Trust.

 Come comunicare?

I dati e le informazioni dei titolari effettivi devono essere comunicati al registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione e presentata in modalità telematica.

I soggetti deputati all’assolvimento di tale onere sono:

-        Per le imprese dotate di personalità giuridica: gli amministratori;

-        Per le persone giuridiche private: i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione;

-        Per il trust ed istituti affini: il fiduciario.

Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare il nuovo applicativo DIRE oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze. Occorre aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio. Non è consentita la procura speciale.

Il Registro dei titolari effettivi è istituito presso il Registro delle Imprese e ha due sezioni:

I.                  Una autonoma, con i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private

II.                Una speciale con le informazioni sulla titolarità effettiva dei residenti produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio italiano dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Le eventuali modifiche di status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro 30 giorni.

Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.

Le società possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Sanzioni:

Il mancato assolvimento della comunicazione entro l’11 dicembre 2023 comporta l’applicazione della sanzione provista dall’articolo 2630 c.c. in forza del quale viene stabilito che “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, commi 1-2-3-4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”.

Criteri per individuare il titolare effettivo:

  1. Imprese dotate di personalità giuridica:

primo criterio, ovvero quello dell’assetto proprietario e che si suddivide:

•proprietà indiretta, attraverso la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;

•proprietà diretta, attraverso la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica.

Nel caso in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche cui è attribuibile la proprietà si applica il secondo criterio, ovvero quello del controllo come definito dall’art.2359c.c.:

controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

  1. Persona giuridica privata:

i titolari effettivi sono cumulativamente i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

  1. Trust e istituti giuridici affini:

il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

  • Costituente;
  • Fiduciario;
  • Guardiano;
  • Beneficiario;
  • Soggetto che controlla il trust o i beni conferiti nel trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi. 

 

 

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